Normativa per gli elementi dell’edificio

La normativa per gli elementi dell’edificio del Piano di Tutela dell’Immagine regola diversi fattori che contribuiscono ad arricchire il decoro dell’ambiente.

Ferma restando la normativa di tutela dell’Arredo urbano per il Centro Storico di Roma e ad integrazione della medesima, si precisa quanto segue.
1. Vetrine
II proprietario ha obbligo di mantenere pulite e in buono stato Ie vetrine e le insegne, semplici o luminose.
L’uso e la scelta degli elementi componenti le vetrine e loro parti sono vincolati al rispetto delle facciate.
Le chiusure di protezione di negozi ed esercizi commerciali (cancelli e serrande) devono essere uniformati con lo stesso disegno e tipo di materiali e verniciati con il tono del colore scelto per gli elernenti di oscuramento delle finestre dei piani superiori.
Sono vietati sulle superfici rnurarie dei prospetti i rivestimenti parziali in marmo o pietra o legno usati impropriamente per abbellimento esterno di un singolo esercizio commerciale ma del tutto estranei all’estetica originaria degli edifici.
2. lnsegne
Per l’apposizione di insegne, anche luminose, e cartelli, anche provvisori, indicanti ditte o qualsiasi esercizio commerciale o altro che voglia esporsi o affiggersi all’esterno di un labbricato, è d’obbligo l’autorizzazione del Sindaco del Municipio, dietro la presentazione della domanda e dei documenti richiesti dal Municipio stesso.
Sono vietate le maxi-insegue su edifici adibiti a civile abitazione.
Nel caso di edifici vincolati, l’autorizzazione del Sindaco è subordinata a nulla osta dell’organo di competenza.
Le insegne a bandiera sono consentite solo e non arrecano danno al decoro dell’edificio; devono essere poste a non meno di 3,50 m, dall’altezza dal suolo, non devono sporgere dal filo del fabbricalo per non piu’ del decimo della larghezza della, strada e non dovono superare il filo esterno dei balconi, se esistenti, e dei marciapiedi.
3. Tende degli esercizi commerclali
Le tende, per forma e posizione, non devono arrecare danno al decoro dell’immobile. nè coprire la segnaletica stradale e la toponomastica.
L’apposizìone delle tende non deve nascondere, alterare o danneggiare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata: la tenda deve essere applicata all’interno del taglio dell’ apertura del negozio e adeguarsi alla forma della apertura stessa.
L’apposizione delle tende è ammessa salvo le indicazioni della specifica normativa comunale sul decoro urbano (ornato cittadino) se non sussistono impedimenti alla loro corretta instazione e funzionamento e in particolare quando l’intera linea d’appoggio sull’edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature, bugnati o a altri eventuali elementi di facciata.
Le tende possono essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine, garantendo il rispetto della luce e dell’areazione dei piani ammezzati.
L’aggetto delle tende sovrastanti le vetrine non deve sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante.
Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali pendici, guarnizioni di frangia o simili ed il loro meccanismo, non deve essere posizionato ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano di calpestio.
L’autorizzazione all’applicazione sulle tende di messaggi pubblicitari, riferiti all’attività commerciale, verrà rilasciata salvo approvazione delle norme vigenti a condizione che essi non coprano più del 25% della superficie delle tende stesse.
In caso di tende applicate ad arcate, esse devono essere poste in corrispondenza dell’ imposta dell’ arco, dove l’altezza lo permette (altezza minima dal piano di calpestio uguale a m 2,20), nel rispetto della lettura architettonica e del ritmo delle arcate.
4. Elementi tecnico utilitari
La scelta delle tipologie degli elementi di arredo tecnico utilitario deve tener conto della valenza funzionale ed estetica che essi ricoprono. Devono essere quindi in materiali durevoli e inserirsi nel contesto urbano con particolare attenzione alla scelta delle tipologie, agli altri elementi di arredo gia’ presenti o previsti ed alla loro collocazione per l’utilizzo la parte dei disabili.
5. Affissioni
Le affissioni murali sono vietate; possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per la affissione di manifesti di utilità pubblica in apposite sedi o supporti.
6. lmpianti pubblicìtarl
Gli impianti pubblicitari da installare su suolo pubblico sono soggetti alla preventiva autorizzazione comunale, non devono alterare estetica degli edifici retro o fronti stanti e devono rapportarsi ai luoghi di inserimento, consentendo la massima fruibilità e salvaguardando gli elementi ambientali ed architettonici degli stessi luoghi.
L’autorizzazioni per la pubblicità (provvioria o a tempo determinato) eseguita a mezzo di cavalletti poggianti su suolo pubblico o privato, antristante l’attività commerciale, è concessa previa presentazione, nel primo caso, della concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
La tipologia del supporto deve essere uniformata a seconda del gruppo cli messaggi omogenei per contenuti: in relazione ai diversi tipi di supporto e ai contesti di inserimento devono corrispondere i diversi seguenti tipi dinformazione: civica, commerciale, pubblicitaria, culturale e per lo spettacolo.
supporti non devono essere applicati sulla superficie muraria di un edificio.
7. Chioschi e pensiline
I chioschi e le pensiline devono essere tra loro omogenei e realizzati secondo un progetto unitario, studiato appositamente per il loro inserimento nel contesto arnbientale.
Entrambi i manufatti devono essere realizzati con materiali durevoli, quali lamiera di ferro opportunamente trattata, ghisa, materiali lapidei e vetro.
Devono essere previste, per la chiusura delle parti in vetro, serrande verniciate dello stesso colore dei chioschi, il colore deve essere scelto tra i colori della Tavolozza indicati per i ferri, preferibilmente il colore nero-micaceo.
8. Oggetti d’arte
Gli oggetti d’arte devono accrescere il valore estetico e monumentale dell’immagine urbana; il loro inserimento deve essere contestualizzato nell’ambiente e nell’architettura circostante.
Normativa per gli interventi di tinteggiatura e verniciatura

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